Art. 4
Condizioni del contributo finanziario dell'Unione a favore di PRIMA
In vigore dal 4 lug 2017
Condizioni del contributo finanziario dell'Unione a favore di PRIMA
1. Il contributo finanziario dell'Unione di cui all', paragrafo 1, è subordinato a quanto segue:
a)
la dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti che PRIMA è istituito in conformità della presente decisione;
b)
la designazione da parte degli Stati partecipanti o delle organizzazioni da questi designate di PRIMA-IS in qualità di soggetto dotato di personalità giuridica, a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che è responsabile dell'attuazione efficiente di PRIMA, del ricevimento, dell'assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione di cui all', paragrafo 1, della presente decisione, nonché dei contributi degli Stati partecipanti, se del caso, e garantisce che siano intraprese tutte le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi di PRIMA;
c)
l'impegno di ogni Stato partecipante a contribuire al finanziamento di PRIMA con un adeguato contributo di risorse nazionali pertinenti per gli obiettivi di PRIMA;
d)
la dimostrazione da parte di PRIMA-IS della sua capacità di attuare PRIMA, compresi il ricevimento, l'assegnazione e il monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione di cui all', paragrafo 1, della presente decisione, nell'ambito della gestione indiretta del bilancio dell'Unione a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
e)
l'istituzione di un modello efficiente di governance per PRIMA a norma dell';
f)
l'adozione da parte di PRIMA-IS, previa approvazione da parte della Commissione, dei principi comuni di cui all', paragrafo 9.
2. Durante l'attuazione di PRIMA il contributo finanziario dell'Unione di cui all', paragrafo 1, è inoltre subordinato a quanto segue:
a)
l'attuazione da parte di PRIMA-IS degli obiettivi di cui all' e delle attività di cui all';
b)
il mantenimento di un modello di governance appropriato ed efficiente a norma dell';
c)
il rispetto da parte di PRIMA-IS degli obblighi di comunicazione stabiliti all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
d)
l'adempimento da parte degli Stati partecipanti degli impegni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.
3. La Commissione valuta il rispetto degli impegni presi dagli Stati partecipanti, in particolare durante i due primi piani di lavoro annuali. In seguito a tale valutazione il contributo finanziario massimo dell'Unione di cui all', paragrafo 1, può essere rivisto a norma dell'.
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