Art. 3 · Contributo finanziario dell'Unione a favore di PRIMA

Art. 3

Contributo finanziario dell'Unione a favore di PRIMA

In vigore dal 4 lug 2017
Contributo finanziario dell'Unione a favore di PRIMA 1.   L'importo del contributo finanziario dell'Unione, compresi gli stanziamenti EFTA, eguaglia i contributi degli Stati partecipanti a PRIMA. Il contributo finanziario dell'Unione non supera i 220 000 000 EUR. 2.   Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è erogato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020, istituito dalla decisione n. 2013/743/UE del Consiglio (8), e in particolare a titolo della parte II «Leadership industriale» e della parte III «Sfide per la società», in conformità dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 3.   Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è utilizzato da PRIMA-IS per: a) finanziare le attività di cui all', paragrafo 1, lettera a); b) coprire i costi amministrativi di PRIMA-IS, fino a un massimo del 6 % del contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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