Art. 3
Etichettatura
In vigore dal 4 lug 2017
Etichettatura
1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il «nome dell'organismo» è «cotone».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5 × MON-88913-8, ad eccezione dei prodotti di cui all', lettera a), e nei documenti che li accompagnano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2017:1211:oj#art-3