Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 4 lug 2017
Autorizzazione
Ai fini previsti dall', paragrafo 2, e dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati, alle condizioni stabilite nella presente decisione, i seguenti prodotti:
(a)
gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dagli OGM di cui all', paragrafo 1;
(b)
i mangimi contenenti, costituiti o derivati dagli OGM di cui all', paragrafo 1;
(c)
gli OGM di cui all', paragrafo 1, in prodotti che li contengano o che siano da essi costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2017:1209:oj#art-2