Art. 3
Etichettatura
In vigore dal 4 lug 2017
Etichettatura
Ai fini delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il «nome dell'organismo» è «granturco».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2017:1207:oj#art-3