Art. 2
Rinnovo dell'autorizzazione
In vigore dal 4 lug 2017
Rinnovo dell'autorizzazione
L'autorizzazione dei seguenti prodotti è rinnovata alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a)
alimenti e ingredienti alimentari derivati da granturco MON-ØØ81Ø-6, ad eccezione del polline;
b)
mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco MON-ØØ81Ø-6;
c)
granturco MON-ØØ81Ø-6 in prodotti che lo contengono o che sono da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli destinati ad alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2017:1207:oj#art-2