Art. 2 · Rinnovo dell'autorizzazione

Art. 2

Rinnovo dell'autorizzazione

In vigore dal 4 lug 2017
Rinnovo dell'autorizzazione L'autorizzazione dei seguenti prodotti è rinnovata alle condizioni stabilite nella presente decisione: a) alimenti e ingredienti alimentari derivati da granturco MON-ØØ81Ø-6, ad eccezione del polline; b) mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco MON-ØØ81Ø-6; c) granturco MON-ØØ81Ø-6 in prodotti che lo contengono o che sono da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli destinati ad alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione.
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