Art. 2
In vigore dal 4 lug 2017
Le quote dei contributi degli Stati membri previste all', paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno dell'8o e del 9o FES sono ridotte di conseguenza per un importo di 200 000 000 EUR dai fondi disimpegnati nel quadro dell'8o e del 9o FES. In base alle preferenze dei singoli Stati membri, l'adeguamento finanziario è attuato sulla terza quota 2017 e/o sulla prima quota 2018.
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