Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 giu 2017
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Polonia provvede a informare la Commissione delle misure intraprese per adeguarsi a tale decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2017:1441:oj#art-2