Art. 6 · Informazioni qualitative

Art. 6

Informazioni qualitative

In vigore dal 27 giu 2017
Informazioni qualitative 1.   Ove non sia possibile assicurare la qualità dei dati per una determinata tabella nella tassonomia, le autorità nazionali competenti ne comunicano le ragioni alla BCE senza indebito ritardo. 2.   Inoltre, le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE le ragioni di eventuali modifiche di rilievo.
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