Art. 5
Controlli sulla qualità dei dati
In vigore dal 27 giu 2017
Controlli sulla qualità dei dati
1. Le autorità nazionali competenti verificano e garantiscono la qualità e affidabilità dei dati messi a disposizione della BCE. Le autorità nazionali competenti applicano le regole di convalida elaborate e aggiornate dall'ABE e applicano i controlli integrativi sulla qualità dei dati definiti dalla BCE in cooperazione con le autorità nazionali competenti.
2. Oltre all'osservanza delle regole di convalida e dei controlli di qualità, i dati sono comunicati in conformità ai requisiti minimi per l'accuratezza di seguito indicati:
a)
le autorità nazionali competenti forniscono informazioni, se possibile, sugli sviluppi desumibili dai dati trasmessi; e
b)
le informazioni devono essere complete: eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCE e, se possibile, colmate al più presto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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