Art. 4 · Date di invio

Art. 4

Date di invio

In vigore dal 27 giu 2017
Date di invio 1.   Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i piani di finanziamento degli enti creditizi significativi di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), entro il decimo giorno lavorativo successivo alle date di invio di cui al paragrafo 8 degli Orientamenti dell'ABE. 2.   Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i piani degli enti creditizi di cui all', paragrafo 1, lettera c), e all', paragrafo 2, entro le ore 12:00 CET dei giorni entro i quali le autorità nazionali competenti devono presentare i piani di finanziamento all'ABE ai sensi del paragrafo 8 degli Orientamenti dell'ABE.
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