Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 27 giu 2017
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), insieme alle seguenti definizioni: 1) per «ente creditizio significativo» si intende un ente creditizio che è qualificato come soggetto vigilato significativo in conformità al regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17); e 2) per «ente creditizio meno significativo» si intende un ente creditizio che non è qualificato come soggetto vigilato significativo in conformità al regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).
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