Art. 2
Definizioni
In vigore dal 27 giu 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), insieme alle seguenti definizioni:
1)
per «ente creditizio significativo» si intende un ente creditizio che è qualificato come soggetto vigilato significativo in conformità al regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17); e
2)
per «ente creditizio meno significativo» si intende un ente creditizio che non è qualificato come soggetto vigilato significativo in conformità al regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).
Storico versioni
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