Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 27 giu 2017
Ambito di applicazione La presente decisione richiede alle autorità nazionali competenti di comunicare alla BCE i piani di finanziamento di taluni enti creditizi significativi e meno significativi e stabilisce le procedure relative alla comunicazione di tali piani di finanziamento alla BCE.
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