Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 giu 2017
Il gruppo di prodotti «detersivi per piatti» comprende tutti i detersivi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), commercializzati e intesi per il lavaggio a mano di articoli quali oggetti per la tavola in vetro, stoviglie e utensili da cucina, compresi posate, pentole, padelle e articoli da forno. Tale gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso domestico sia quelli per uso professionale. I prodotti consistono in miscele di sostanze chimiche e non contengono microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2017:1214:oj#art-1