Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 giu 2017
1.   L'aiuto di Stato in favore di BDZ Holding EAD SA sotto forma di cancellazione dei debiti per un importo di 223 448 801 BGN, che la Bulgaria intende attuare, è compatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. L'attuazione della misura di cancellazione dei debiti è di conseguenza autorizzata. 2.   Le modalità con cui la National Railway Infrastructure Company (NRIC) ha trattato, prima del novembre 2011, il debito scaduto di 45 milioni di BGN dovuto da BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD e BDZ Cargo EOOD non configurano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. 3.   Il rimborso di 72 milioni di BGN di imposta sul valore aggiunto versata erroneamente non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2017:2372:oj#art-2