Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 giu 2017
1.   L'aiuto di Stato sotto forma di cancellazione dei debiti per un importo di 748,6 milioni di EUR in favore di TRAINOSE, che la Grecia intende attuare, costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato. L'attuazione della misura di cancellazione di questi debiti è di conseguenza autorizzata. 2.   L'aumento di capitale di 60 milioni di EUR attuato nel 2009 in favore di TRAINOSE costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato. 3.   Le sovvenzioni annuali per un ammontare fino a 150 milioni di EUR erogate nel periodo dal 2011 al 2013 in favore di TRAINOSE costituiscono un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato. 4.   Il trasferimento di 593 dipendenti presso altri datori di lavoro del settore pubblico durante il periodo dal 2011 al 2013 è compatibile con il mercato interno in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato. 5.   Gli accordi sul livello dei servizi concernenti la manutenzione e la locazione del materiale rotabile, la formazione del personale, l'affitto degli uffici e il noleggio degli autobus non configurano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
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