Art. 2
In vigore dal 13 giu 2017
Entro e non oltre il 30 settembre 2017 la Repubblica italiana comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
un elenco delle organizzazioni autorizzate di cui all', paragrafo 1;
b)
informazioni concernenti la natura e i quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia a norma dell';
c)
i provvedimenti adottati per garantire l'osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 in relazione alle merci che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.
Storico versioni
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