Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 giu 2017
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia, la Confederazione svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
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