Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 giu 2017
La decisione 2010/413/PESC è così modificata: 1) L'articolo 26 quater, paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   È soggetto alla notifica alla commissione congiunta l'approvvigionamento in Iran, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, dei prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.»; 2) L'articolo 26 quinquies è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri che svolgono le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 assicurano di aver ottenuto informazioni sull'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito.»; b) al paragrafo 5, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) hanno ottenuto informazioni sull'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito.»
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