Art. 1
In vigore dal 8 giu 2017
La decisione 2010/413/PESC è così modificata:
1)
L'articolo 26 quater, paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. È soggetto alla notifica alla commissione congiunta l'approvvigionamento in Iran, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, dei prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.»;
2)
L'articolo 26 quinquies è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri che svolgono le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 assicurano di aver ottenuto informazioni sull'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito.»;
b)
al paragrafo 5, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
hanno ottenuto informazioni sull'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2017:974:oj#art-1