Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 giu 2017
1.   La responsabilità della pianificazione e della condotta operative delle missioni militari senza compiti esecutivi dell'UE è attribuita, a livello strategico-militare, al direttore della capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC). 2.   A livello operativo in teatro, una volta istituite, le missioni militari senza compiti esecutivi sono guidate da un comandante della forza della missione dell'UE, che opera sotto il comando del direttore dell'MPCC nell'esercizio delle funzioni di comandante della missione. 3.   Nell'esercizio delle funzioni di comandante della missione per le missioni militari senza compiti esecutivi, il direttore dell'MPCC agisce sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza, a norma dell'articolo 38 del trattato.
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