Art. 7 · Obiettivi specifici applicabili alle STI CCS

Art. 7

Obiettivi specifici applicabili alle STI CCS

In vigore dal 8 giu 2017
Obiettivi specifici applicabili alle STI CCS 1.   Il regolamento (UE) 2016/919 («STI CCS») è rivisto al fine di semplificare la procedura per l'aggiornamento dei riferimenti tecnici in conformità alle richieste di modifica definite mediante la procedura per la gestione del controllo delle modifiche delle STI CCS. 2.   Le STI CCS sono riviste al fine di prevedere una coerente implementazione dell'ERTMS in tutta la rete ferroviaria all'interno dell'Unione. Ai fini di un'implementazione efficiente in termini di costi saranno privilegiate architetture di bordo semplici e un numero limitato di versioni del software. 3.   Le STI CCS modificano le specifiche ETCS e GSM-R tenendo conto di un'analisi costi-benefici relativa ai nuovi progetti e agli investimenti già effettuati. Essa include sia il quadro normativo tecnico che quello relativo alla migrazione al fine di considerare gli elementi tecnologici individuati nella relazione sulle prospettive a più lungo termine dell'ERTMS («ERTMS Longer Term Perspective»). 4.   Le STI CCS forniscono un meccanismo per una rapida correzione degli errori tenendo conto della compatibilità tra i sottosistemi di bordo e di terra. Tale meccanismo include misure correttive volte a garantire la compatibilità dell'attuazione dell'ERTMS senza mettere a rischio la stabilità dell'ERTMS. Se del caso sono incluse misure aggiuntive per garantire la compatibilità tra i sottosistemi di bordo e di terra. 5.   Le STI CCS rendono possibile la migrazione delle tecnologie che possono essere usate sia dai sottosistemi di bordo che da quelli di terra, da GSM-R a un sistema di comunicazione di prossima generazione, tenendo conto dell'equilibrio tra le norme di telecomunicazione generiche e quelli specifiche del settore ferroviario.
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