Art. 4
Obiettivi specifici applicabili alle STI LOC&PAS
In vigore dal 8 giu 2017
Obiettivi specifici applicabili alle STI LOC&PAS
1. Le disposizioni relative ai sistemi con scartamento variabile automatico del regolamento (UE) n. 1302/2014 («STI LOC&PAS»), anche in termini di specifiche tecniche e procedure di valutazione della conformità, sono riviste.
2. Le disposizioni che agevolano l'accesso dei passeggeri alle carrozze passeggeri sono incluse, se del caso, nelle STI LOC&PAS, tenendo conto delle interfacce con l'infrastruttura.
3. La STI LOC&PAS comprende modalità facoltative che semplificano:
a)
l'autorizzazione di veicoli in vaste zone d'uso; e
b)
la composizione dei treni passeggeri, compresa la compatibilità retroattiva con il RIC (Regolamento internazionale delle Carrozze).
4. I requisiti per una migliore tutela dei macchinisti sono inclusi, se del caso, nelle STI LOC&PAS in termini di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro nonché di sicurezza operativa. Sono definite le specifiche per il controllo dei tempi di guida e di riposo per i macchinisti.
5. Le STI LOC&PAS tengono conto dei cambiamenti nell'ambito della procedura d'immissione sul mercato dei sottosistemi mobili di cui agli articoli da 20 a 26 della direttiva (UE) 2016/797, compresi i controlli da effettuare prima del primo utilizzo dei veicoli autorizzati di cui all', paragrafo 3, punto i), e all'articolo 23 di detta direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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