Art. 12 · Obiettivi specifici applicabili alle STI SRT

Art. 12

Obiettivi specifici applicabili alle STI SRT

In vigore dal 8 giu 2017
Obiettivi specifici applicabili alle STI SRT 1.   I requisiti operativi del regolamento (UE) n. 1303/2014 («STI SRT») sono rivisti in vista dell'armonizzazione della valutazione della capacità di evacuazione, ad esempio per quanto riguarda la distanza tra due uscite laterali o verticali. 2.   Se del caso sono incluse disposizioni volte a garantire la comunicazione tra il personale di bordo da un lato e il gestore dell'infrastruttura e i servizi di emergenza dall'altro.
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