Art. 3

Art. 3

In vigore dal 3 giu 2017
L’Ungheria deve garantire che Paks II utilizzi tutti gli utili risultanti dall’attività delle unità 5 e 6 della centrale nucleare Paks II («CN Paks II») esclusivamente per le seguenti finalità: a) il progetto Paks II (il «progetto»), definito come lo sviluppo, il finanziamento, la costruzione, la messa in servizio, l’esercizio e la manutenzione, la ristrutturazione, la gestione dei rifiuti e lo smantellamento di due nuove unità (5 e 6) della centrale nucleare di Paks II in Ungheria, dotate di reattori VVER. Gli utili non potranno essere utilizzati per finanziare investimenti in attività che non rientrano nel campo di applicazione del progetto così definito; b) il pagamento degli utili allo Stato ungherese (ad esempio tramite dividendi). L’Ungheria deve garantire che Paks II si astenga dal (re)investire nell’espansione della propria capacità o durata di vita e dall’installazione di ulteriori capacità di produzione di energia elettrica supplementari, diverse da quelle dei reattori 5 e 6 della centrale nucleare di Paks II. Qualora si rendano necessari nuovi investimenti, gli stessi saranno soggetti ad un’approvazione distinta degli aiuti di Stato. L’Ungheria deve assicurare che la strategia di negoziazione della produzione di energia elettrica di Paks II sia una strategia commerciale di ottimizzazione degli utili, realizzata a condizioni di mercato attraverso accordi di negoziazione commerciale conclusi tramite offerte autorizzate su una piattaforma o una borsa di negoziazione trasparente. La strategia per la negoziazione dell’energia elettrica prodotta da Paks II (escluso il consumo proprio di Paks II) dovrà essere concepita come segue: livello 1. Paks II venderà almeno il 30 % della sua produzione di energia elettrica complessiva sul mercato del giorno prima, sul mercato infragiornaliero e sul mercato a termine della borsa dell’energia elettrica ungherese (HUPX). Altri scambi analoghi di energia elettrica potranno essere utilizzati previo accordo o consenso dei servizi della Commissione da concedere o rifiutare entro due settimane dalla richiesta da parte delle autorità ungheresi; livello 2. Il resto della produzione totale di energia elettrica di Paks II sarà venduto da Paks II a condizioni obiettive, trasparenti e non discriminatorie mediante aste. Le condizioni alle quali si dovranno tenere tali aste dovranno essere determinate dal regolatore ungherese dell’energia e dovranno essere analoghe ai requisiti di vendita all’asta imposti a MVM Partner [(decisione 741/2011 del regolatore ungherese)]. Lo svolgimento di queste aste sarà supervisionato altresì dal regolatore dell’energia dell’Ungheria. L’Ungheria deve assicurare che la piattaforma d’asta per il livello 2 sia gestita da Paks II e che le offerte di acquisto/vendita siano disponibili in maniera analoga per tutti gli operatori commerciali muniti di licenza o registrati, alle stesse condizioni di mercato. Il sistema di autorizzazione delle offerte dovrà essere verificabile e trasparente. Non dovrà essere imposta alcuna restrizione all’uso finale dell’energia elettrica acquistata. Inoltre l’Ungheria si deve impegnare a fare sì che Paks II, i suoi successori e affiliati siano del tutto separati dal punto di vista legale e strutturale, siano soggetti a poteri decisionali autonomi ai sensi dei paragrafi 52 e 53 della comunicazione sui criteri di competenza giurisdizionale della concentrazione (151) e siano mantenuti, gestiti e fatti operare in maniera indipendente e non collegata rispetto al gruppo MVM e qualsiasi sua impresa, suo successore e affiliato, nonché ad altre imprese controllate dallo Stato attive nel settore della produzione e della vendita all’ingrosso o al dettaglio di energia elettrica.
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