Art. 1 · Deroghe al divieto di spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I e condizioni speciali per la spedizione di tali prodotti all'interno delle zone dello stesso Stato membro elencate nella parte I o II

Art. 1

Deroghe al divieto di spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I e condizioni speciali per la spedizione di tali prodotti all'interno delle zone dello stesso Stato membro elencate nella parte I o II

In vigore dal 2 giu 2017
La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 è così modificata: 1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Deroghe al divieto di spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I e condizioni speciali per la spedizione di tali prodotti all'interno delle zone dello stesso Stato membro elencate nella parte I o II 1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera b), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività da centri di raccolta dello sperma o da altri stabilimenti situati in una zona elencata nella parte I dell'allegato I in un'altra zona di un altro Stato membro elencata nella parte I o II dello stesso allegato I, purché gli animali donatori e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni soddisfino le seguenti condizioni: (a) gli animali donatori sono stati vaccinati e rivaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa secondo le istruzioni del fabbricante del vaccino utilizzato e la prima vaccinazione è stata effettuata almeno 60 giorni prima della data di raccolta dello sperma, degli ovuli o degli embrioni; o gli animali donatori sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test sierologico per individuare anticorpi specifici contro il virus della dermatite nodulare contagiosa il giorno della raccolta e almeno 28 giorni dopo la raccolta dello sperma o il giorno della raccolta degli embrioni e degli ovuli; (b) gli animali donatori sono rimasti, per un periodo di 60 giorni precedente la data di raccolta dello sperma, degli ovuli o degli embrioni, in un centro di inseminazione artificiale o in un altro stabilimento adeguato in cui, in un raggio di almeno 20 km, non sono stati confermati casi di dermatite nodulare contagiosa nei tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma, degli ovuli o degli embrioni e prima di tale periodo gli eventuali casi confermati di infezione da dermatite nodulare contagiosa hanno comportato l'abbattimento e la distruzione di tutti gli animali sensibili delle aziende interessate; (c) gli animali donatori sono stati sottoposti a controllo clinico 28 giorni prima della data di raccolta e durante tutto il periodo di raccolta e non presentavano sintomi clinici della dermatite nodulare contagiosa; (d) gli animali donatori sono stati sottoposti alla ricerca dell'agente eziologico della dermatite nodulare contagiosa mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) eseguita su campioni ematici prelevati all'inizio del periodo di raccolta dello sperma, e successivamente almeno ogni 14 giorni durante tale periodo, o il giorno della raccolta degli embrioni e degli ovuli, con esito negativo; (e) lo sperma è stato sottoposto alla ricerca dell'agente eziologico della dermatite nodulare contagiosa mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) con esito negativo; e (f) l'autorità competente del luogo di origine attua un programma di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa conforme alle condizioni di cui all'allegato II e approvato dalla Commissione e ha informato la Commissione e gli altri Stati membri delle date di inizio e di completamento del programma di vaccinazione conformemente all'allegato II. 2.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera b), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività da centri di raccolta dello sperma o da altri stabilimenti situati in una zona elencata nella: (a) parte I dell'allegato I a un luogo di destinazione situato in un'altra zona dello stesso Stato membro elencata nella parte I o II dell'allegato I; (b) parte II dell'allegato I a un luogo di destinazione situato in un'altra zona dello stesso Stato membro elencata nella parte II dell'allegato I. La deroga di cui al primo comma del presente paragrafo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). 3.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera b), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività da centri di raccolta dello sperma o da altri stabilimenti situati nelle zone elencate nella parte I dell'allegato I in qualunque zona dello stesso Stato membro o di un altro Stato membro o in un paese terzo, purché gli animali donatori e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni soddisfino le seguenti condizioni: (a) le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f); (b) gli animali donatori soddisfano altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi degli effetti di tale spedizione e delle misure contro la diffusione della dermatite nodulare contagiosa richieste dall'autorità competente dello Stato membro di origine e autorizzate dalle autorità competenti dei paesi di transito e di destinazione prima della spedizione dello sperma, degli ovuli o degli embrioni; e (c) lo Stato membro del luogo di origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale e dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti di cui alla lettera b). 4.   Nei casi in cui lo sperma, gli ovuli e gli embrioni che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 o 3 del presente articolo siano spediti in un altro Stato membro o in un paese terzo, è aggiunta la seguente dicitura nei corrispondenti certificati sanitari di cui alle direttive 88/407/CEE e 89/556/CEE o alla decisione 93/444/CEE: “…(sperma, ovuli e/o embrioni, indicare la dicitura appropriata) conformi all' …(articolo 7, paragrafo 1, o articolo 7, paragrafo 3, indicare la dicitura appropriata) della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri”.» 2) l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione;
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