Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 mag 2017
Per l'esercizio finanziario 2016 i conti degli organismi pagatori degli Stati membri indicati nell'allegato II, relativi alle spese finanziate dal FEAGA, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2017:927:oj#art-2