Art. 5 · Etichettatura dei materiali di base e dei materiali certificati

Art. 5

Etichettatura dei materiali di base e dei materiali certificati

In vigore dal 29 mag 2017
Etichettatura dei materiali di base e dei materiali certificati 1.   Oltre alle informazioni prescritte dall', paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, l'etichetta dei materiali di base e dei materiali certificati moltiplicati a partire da materiali di pre-base prodotti a norma della presente decisione riporta l'indicazione: «Ottenuto da materiali prodotti in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione». 2.   In presenza di un documento di accompagnamento a norma dell', paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, le informazioni sull'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere limitate alla dicitura «Ottenuto da materiali prodotti in campo». In tal caso, il documento d'accompagnamento contiene, oltre alle informazioni prescritte dall', paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, le indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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