Art. 2 · Conservazione

Art. 2

Conservazione

In vigore dal 29 mag 2017
Conservazione 1.   Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base prodotti in campo sono conservati conformemente alle disposizioni della sezione A dell'allegato, per quanto riguarda gli Stati membri e le specie interessati. 2.   Gli innestatoi, gli attrezzi per potatura e i macchinari sono controllati, puliti e disinfettati prima e dopo ciascun uso sulle piante madri di pre-base e sui materiali di pre-base interessati. 3.   Tra le piante madri di pre-base è posta una distanza appropriata al fine di ridurre al minimo il contatto tra di esse a livello di radici. Anche tra i materiali di moltiplicazione di pre-base è posta una distanza appropriata al fine di ridurre al minimo il contatto tra di essi a livello di radici.
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