Art. 3

Art. 3

In vigore dal 29 mag 2017
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione delle attività di progetto di cui all', paragrafo 2, è pari a 7 178 924,36 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 8 368 151,36 EUR. Il governo della Repubblica federale di Germania e Expertise France mettono a disposizione, attraverso il cofinanziamento, la parte del bilancio stimato non coperta dall'importo di riferimento. 2.   Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell'Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude gli accordi di finanziamento necessari con il BAFA e con Expertise France. Gli accordi di finanziamento prevedono che il BAFA ed Expertise France assicurino la visibilità del contributo dell'Unione in modo corrispondente alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere gli accordi di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate per pervenirvi e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
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