Art. 7

Art. 7

In vigore dal 29 mag 2017
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: a) l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro dei regimi di cui all' e l'importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro a norma di detti regimi; b) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario; c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; d) la documentazione attestante che è stato ingiunto ai beneficiari di restituire gli aiuti. 2.   La Germania informa la Commissione in merito ai progressi delle misure adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nel quadro dei regimi di cui all'. La Germania trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. La Germania fornisce altresì informazioni dettagliate riguardo all'ammontare degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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