Art. 5

Art. 5

In vigore dal 29 mag 2017
1.   La Germania recupera dai beneficiari gli aiuti incompatibili con il mercato interno concessi a norma dei regimi di aiuti di cui all'. 2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati sulla base del regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (82) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004. 4.   La Germania annulla tutti i pagamenti in corso dell'aiuto a norma dei regimi di aiuti di cui all' con effetto dalla data di adozione della presente decisione.
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