Art. 4
In vigore dal 29 mag 2017
I singoli aiuti concessi ai sensi della normativa di cui all' che, al momento della concessione, soddisfacevano le condizioni previste da un regolamento adottato ai sensi dell' del regolamento (UE) 2015/1588 o da un altro regime di aiuti approvato, sono compatibili con il mercato interno fino alla concorrenza dell'intensità massima dell'aiuto applicabile agli aiuti in questione.
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