Art. 4

Art. 4

In vigore dal 29 mag 2017
La Commissione rappresenta l'Unione nel comitato congiunto di cui all'articolo 7 dell'accordo, sentiti i pareri espressi dal gruppo di lavoro del Consiglio «Servizi finanziari» e informa tale gruppo di lavoro, se opportuno e almeno una volta all'anno, dei progressi compiuti nell'attuazione dell'accordo.
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