Art. 3
In vigore dal 29 mag 2017
1. Le posizioni da adottare a nome dell'Unione indicate negli sono espresse dagli Stati membri che sono membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto negli interessi dell'Unione.
2. Modifiche di lieve entità alle posizioni di cui agli possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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