Art. 3

Art. 3

In vigore dal 29 mag 2017
1.   Le posizioni da adottare a nome dell'Unione indicate negli sono espresse dagli Stati membri che sono membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto negli interessi dell'Unione. 2.   Modifiche di lieve entità alle posizioni di cui agli possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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