Art. 1
In vigore dal 29 mag 2017
La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 98a sessione del Comitato della sicurezza marittima dell'IMO è di acconsentire all'adozione delle modifiche seguenti:
a)
modifiche alla regola SOLAS II-1/23 di cui all'allegato 1 del documento MSC 97/WP.5 dell'IMO, fatte salve le modifiche proposte nei documenti MSC 97/3/5 e MSC 97/3/4 dell'IMO;
b)
modifiche alla regola SOLAS II-2/9.4.1.3 di cui all'allegato 13 del documento MSC 97/22/Add.1 dell'IMO;
c)
modifiche ai codici HSC di cui agli allegati 15 e 16 del documento MSC 97/22/Add.1 dell'IMO;
d)
modifiche al codice LSA e all'allegato della risoluzione MSC.81(70) di cui all'allegato 17 del documento MSC 97/22/Add.1 dell'IMO e all'allegato 1 del documento MSC 98/3/1 dell'IMO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2017:1243:oj#art-1