Art. 1 · Decisioni delegate che classificano o revocano la classificazione di un soggetto vigilato come significativo nell'ambito di un gruppo vigilato significativo o modificano la denominazione di un soggetto vigilato significativo

Art. 1

Decisioni delegate che classificano o revocano la classificazione di un soggetto vigilato come significativo nell'ambito di un gruppo vigilato significativo o modificano la denominazione di un soggetto vigilato significativo

In vigore dal 23 mag 2017
Decisioni delegate che classificano o revocano la classificazione di un soggetto vigilato come significativo nell'ambito di un gruppo vigilato significativo o modificano la denominazione di un soggetto vigilato significativo Le decisioni delegate ai sensi dell', paragrafi 1, 2 o 4, della decisione (UE) 2017/934 (ECB/2016/41) sono adottate da uno dei capi di unità operative di seguito indicati: a) il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I; b) il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o c) se un direttore generale non è disponibile, dal rispettivo vice direttore generale.
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