Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 mag 2017
L'aiuto individuale accordato a norma dei regimi di aiuto di cui all' non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato se, al momento della sua concessione, soddisfaceva le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell' del regolamento (CE) n. 994/98 in vigore al momento della concessione dell'aiuto.
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