Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 mag 2017
1.   Le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, fatta salva la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato a norma di tali decisioni dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni di cui al paragrafo 1 rimangono autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.
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