Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 mag 2017
1.   La decisione 2014/911/UE cessa di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, fatta salva la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato a norma di detta decisione dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri che hanno ottenuto i dati personali a norma della decisione 2014/911/UE rimangono autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.
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