Art. 5
In vigore dal 17 mag 2017
1. Non appena possibile e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2018, gli Stati membri stabiliscono e rendono pubblici i piani e i calendari nazionali («tabelle di marcia nazionali»), tra cui misure dettagliate ai fini dell'adempimento degli obblighi ai sensi degli . Gli Stati membri elaborano le proprie tabelle di marcia nazionali previa consultazione di tutti i pertinenti portatori di interesse.
2. Al fine di assicurare un uso della banda di frequenza dei 700 MHz conforme all', paragrafo 1, gli Stati membri forniscono nelle rispettive tabelle di marcia nazionali, ove opportuno, informazioni sulle misure, comprese eventuali misure di sostegno, volte a limitare l'impatto che l'imminente processo di transizione avrà sul pubblico e sulle apparecchiature PMSE audio senza fili e a facilitare la disponibilità in tempo utile sul mercato interno di apparecchiature di rete e ricevitori interoperabili per la trasmissione televisiva.
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