Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 mag 2017
1.   Entro il 30 giugno 2020 gli Stati membri autorizzano l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz («dei 700 MHz») per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili unicamente in presenza delle condizioni tecniche armonizzate stabilite dalla Commissione a norma dell' della decisione n. 676/2002/CE. Tuttavia, gli Stati membri possono ritardare l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per un periodo massimo di due anni, sulla base di uno o più dei motivi debitamente giustificati di cui all'allegato della presente decisione. Nel caso di un tale ritardo, lo Stato membro interessato informa di conseguenza gli altri Stati membri e la Commissione e include detti motivi debitamente giustificati nella tabella di marcia nazionale stabilita a norma dell' della presente decisione. Se necessario al fine di autorizzare detto uso, gli Stati membri completano la procedura di autorizzazione o modificano i pertinenti diritti d'uso dello spettro esistenti conformemente alla direttiva 2002/20/CE. Uno Stato membro che ritarda l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz a norma del secondo comma coopera con gli Stati membri interessati da tale ritardo al fine di coordinare il processo di liberazione di tale banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e includono le informazioni su tale coordinamento nelle tabelle di marcia nazionali stabilite a norma dell'. 2.   Al fine di autorizzare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri concludono, entro il 31 dicembre 2017, tutti i necessari accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze all'interno dell'Unione. 3.   Gli Stati membri non sono vincolati dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 nelle zone geografiche in cui la questione del coordinamento delle frequenze con i paesi terzi è ancora irrisolta, purché essi compiano ogni sforzo possibile per ridurre al minimo la durata di tale mancato coordinamento e per limitarne al massimo la portata geografica e a condizione di comunicare i risultati alla Commissione, su base annuale, finché i problemi in sospeso in materia di coordinamento non saranno risolti. Il primo comma si applica ai problemi di coordinamento dello spettro nella Repubblica di Cipro dovuti al fatto che al governo di Cipro è impedito l'esercizio di un effettivo controllo su parte del suo territorio. 4.   La presente decisione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di organizzare e di utilizzare il loro spettro per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2017:899:oj#art-1