Art. 6 · Comunicazione

Art. 6

Comunicazione

In vigore dal 17 mag 2017
Comunicazione Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, nell'ambito della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE, gli elementi dei criteri, valori di soglia e standard metodologici — stabiliti attraverso la cooperazione unionale, regionale o subregionale conformemente alla presente decisione — di cui decide di avvalersi in quanto parte della serie di requisiti per definire il buono stato ecologico di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.
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