Art. 5
Calendario
In vigore dal 17 mag 2017
Calendario
1. Se la presente decisione prevede che gli Stati membri fissino valori di soglia, elenchi di elementi dei criteri e norme metodologiche attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale, gli Stati membri s'impegnano a procedere nei tempi stabiliti per il primo riesame della valutazione iniziale e della definizione di buono stato ecologico conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/56/CE (15 luglio 2018).
2. Gli Stati membri, se non riescono a fissare valori di soglia, elenchi di elementi dei criteri e norme metodologiche attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale nei tempi stabiliti al paragrafo 1, li fissano quanto prima possibile successivamente a tale data a condizione che entro il 15 ottobre 2018 ne trasmettano alla Commissione la motivazione nella comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, o all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE.
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