Art. 4 · Fissazione di valori di soglia attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale

Art. 4

Fissazione di valori di soglia attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale

In vigore dal 17 mag 2017
Fissazione di valori di soglia attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale 1.   Se gli Stati membri sono tenuti a norma della presente decisione a fissare valori di soglia attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale, tali valori: a) fanno parte della serie di requisiti usati dagli Stati membri per definire il buono stato ecologico; b) sono coerenti con la legislazione unionale; c) ove opportuno, distinguono il livello qualitativo che rappresenta la rilevanza di un effetto negativo per un criterio e sono fissati in relazione ad una condizione di riferimento; d) sono fissati secondo adeguate scale geografiche per riflettere le diverse caratteristiche biotiche e abiotiche delle regioni, sottoregioni e suddivisioni; e) sono fissati in base al principio di precauzione, tenendo conto dei rischi potenziali per l'ambiente marino; f) sono coerenti con i diversi criteri quando si rapportano al medesimo elemento dell'ecosistema; g) si avvalgono delle migliori conoscenze scientifiche disponibili; h) si basano su dati di serie temporali lunghe, se disponibili, per consentire la definizione del valore più adatto; i) tengono conto delle dinamiche dell'ecosistema, compresi i rapporti predatore-preda e i cambiamenti climatici e idrologici, nonché del fatto che gli ecosistemi, se deteriorati, possono ristabilirsi in tutto o in parte assumendo uno stato che riflette le nuove condizioni fisiografiche, geografiche, climatiche e biologiche prevalenti anziché ritornare allo specifico stato originale; j) sono coerenti, ove possibile e opportuno, con i valori pertinenti fissati nell'ambito delle strutture istituzionali di cooperazione regionale, tra cui quelli concordati nelle convenzioni marittime regionali. 2.   Gli Stati membri, fino a quando non abbiano fissato valori di soglia attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale a norma della presente decisione, possono avvalersi degli strumenti indicati di seguito per esprimere il grado di conseguimento del buono stato ecologico: a) valori di soglia nazionali, salvo l'obbligo di cooperazione regionale di cui agli della direttiva 2008/56/CE; b) tendenze direzionali dei valori; c) valori di soglia indicativi basati sulle pressioni. Gli strumenti sopra indicati seguono, ove possibile, i principi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i). 3.   Se i valori di soglia, compresi quelli fissati dagli Stati membri conformemente alla presente decisione, non sono raggiunti per un particolare criterio al grado che lo Stato membro in questione ha definito come costituente il buono stato ecologico conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri valutano se occorra adottare misure a norma dell'articolo 13 della suddetta direttiva o svolgere ulteriori ricerche o indagini in merito. 4.   I valori di soglia fissati dagli Stati membri conformemente alla presente decisione possono essere periodicamente riveduti alla luce del progresso tecnico e scientifico e modificati, se necessario, in tempo utile per il riesame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/56/CE.
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