Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 mag 2017
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all' della direttiva 2008/56/CE.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
(1) «sottoregioni»: le sottoregioni di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE;
(2) «sottodivisioni»: le sottodivisioni di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE;
(3) «specie non indigena invasiva»: la «specie esotica invasiva» di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);
(4) «elementi dei criteri»: elementi costitutivi di un ecosistema, in particolare gli elementi biologici (specie, habitat e relative comunità), o aspetti delle pressioni sull'ambiente marino (pressioni biologiche, fisiche, sostanze, rifiuti ed energia) che sono valutati in base a ciascun criterio;
(5) «valore di soglia»: valore o serie di valori che consente di misurare il livello qualitativo conseguito di un particolare criterio, contribuendo anche a valutare il grado di conseguimento del buono stato ecologico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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