Art. 7 · Condizioni di applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

Art. 7

Condizioni di applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

In vigore dal 16 mag 2017
Condizioni di applicazione di effluente e di altri fertilizzanti 1.   L'apporto complessivo di azoto non supera il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata, tenuto conto dei nutrienti rilasciati dal suolo. Non supera i massimali d'applicazione stabiliti dall'ordinanza n. 1055 (1.7.2016) sull'uso agricolo di fertilizzante nel periodo di programmazione 2016-2017 e dalle corrispondenti ordinanze per i successivi periodi di programmazione. 2.   Si prepara un piano di fertilizzazione per l'intera superficie dell'allevamento di bovini. Il piano è conservato presso l'azienda agricola. Esso copre il periodo compreso fra il 1o agosto e il 31 luglio dell'anno seguente. Il piano di fertilizzazione contiene i dati seguenti: a) un piano di rotazione delle colture, che specifica quanto segue: (1) la superficie in ettari delle parcelle adibite a colture con stagioni di crescita prolungata e con elevato assorbimento di azoto; (2) la superficie delle parcelle con colture diverse da quelle indicate al punto 1; (3) una mappa schematica dell'ubicazione delle parcelle di cui rispettivamente ai punti 1 e 2; b) il numero di capi di bestiame presenti nell'azienda agricola, una descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio dell'effluente, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti; c) il calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente prodotti nell'azienda agricola; d) la descrizione del trattamento dell'effluente, se pertinente, e le caratteristiche attese dell'effluente trattato; e) la quantità, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi; f) il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo necessario alle colture di ciascuna parcella; g) il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella; h) il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella; i) un'indicazione dei tempi di applicazione dell'effluente e dei fertilizzanti chimici. Il piano di fertilizzazione è riveduto non oltre sette giorni successivi a eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l'allevamento di bovini. Il resoconto di fertilizzazione è presentato annualmente alle autorità competenti entro la fine di marzo. 3.   L'effluente non si applica nel periodo compreso fra il 31 agosto e il 1o marzo sulle praticolture destinate a essere arate la primavera successiva.
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