Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 mag 2017
La Francia adotta le misure necessarie per garantire che per l'intera durata dell'aiuto indicata all', il beneficiario della misura non possa vendere l'energia della centrale a un operatore in possesso, sul mercato francese, di oltre il 40 % della capacità di produzione di elettricità, né sotto forma di contratto di tolling né sotto forma di contratto di vendita a lungo termine dell'energia prodotta dalla centrale.
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