Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 mag 2017
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio consiste nell'associarsi al consenso per modificare l'allegato 3, paragrafo C, punto ii), dell'accordo OMC al fine di prolungare di un anno la durata dei cicli di esame delle politiche commerciali dei membri dell'OMC. La durata dei cicli di esame di cui all'allegato 3, paragrafo C, punto ii), dell'accordo OMC dipende dalla quota degli scambi mondiali ed è attualmente fissata a due, quattro o sei anni. I suddetti cicli saranno sostituiti rispettivamente da cicli di tre, cinque o sette anni. Tale posizione è espressa dalla Commissione in occasione della prossima riunione del consiglio generale.
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