Art. 4

Art. 4

In vigore dal 11 mag 2017
L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta delle relazioni periodiche stilate dall'UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all', paragrafo 2.
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