Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 mag 2017
1.   L'alto rappresentante è responsabile dell'attuazione della presente decisione. 2.   L'UNODA cura l'attuazione tecnica dei progetti di cui all', paragrafo 2, se del caso in cooperazione con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), l'Unione africana, l'Organizzazione degli Stati americani e la Lega degli Stati arabi. L'UNODA conclude un accordo con l'OSCE riguardo al trasferimento dei fondi necessari per l'attuazione di specifici progetti dell'OSCE. 3.   L'UNODA cura l'attuazione tecnica dei progetti di cui all', paragrafo 2, sotto la responsabilità e il controllo dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l'UNODA.
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